Onorevoli Colleghi! - L'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede, in materia di elezione del presidente della provincia, che è proclamato eletto presidente il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
Analogamente l'articolo 72 del medesimo testo unico prevede che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene, al primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei voti validi.
In entrambi i casi, qualora nessun candidato ottenga la maggioranza prescritta, si procede ad un secondo turno, ammettendovi i due candidati alla carica che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
L'esperienza ha dimostrato però che l'elettorato non gradisce un ritorno alle urne, fatto evidenziato dal rilevante minor numero di elettori. Tutto questo senza contare la dispersione di risorse, di tempo e di organizzazione e il rinvio dell'obbligo di assicurare alle comunità un tempestivo rinnovo degli organi comunali e provinciali. Si calcola che fra rimborsi spese per i seggi, materiale elettorale, rimborsi spese per trasferimenti aerei, navali e ferroviari si spendano ogni volta 500 milioni di euro.
Non solo, ma l'analisi dei risultati ha evidenziato che solo l'1 per cento delle indicazioni elettorali del primo turno elettorale